REGOLAMENTO INTERNO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA COOPERATIVA C.E.S.A.C.

Si rende noto che nel corso dell’Assemblea dei Soci del 21 Aprile u.s. è stato modificato il regolamento che fissa le regole di funzionamento dell’Assemblea dei Soci della cooperativa Cesac Sca  e le procedure per il rinnovo degli organi

Tali modifiche sono immediatamente vigenti e avranno applicazione con riferimento alla prossima assemblea di approvazione del bilancio e di rinnovo delle cariche, prevista in prima convocazione il giorno 29 aprile p.v. alle ore 12.00 e in seconda convocazione il giorno 27 maggio p.v. alle ore 17.00 presso l’agriturismo Massari di Conselice

Si invitano tutti i soci a prendere visione del Regolamento, disponibile in allegato alla presente comunicazione, presso le sedi della Cesac e nella nuova sezione del sito seguendo il seguente percorso: Azienda/Documentazione/Scarica il Regolamento Interno Relativo al Funzionamento dell’Assemblea dei Soci della Cooperativa CESAC  

Nota per la lettura: Le parti evidenziate sono quelle modificate rispetto alla precedente versione.

 

REGOLAMENTO INTERNO RELATIVO AL FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA COOPERATIVA C.E.S.A.C.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Scopo

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle Assemblee ordinarie e straordinarie e le modalità di elezione delle cariche sociali.

Ogni partecipante all’Assemblea è tenuto ad osservarne le disposizioni.

Per quanto non espressamente disciplinato, si richiamano le norme di Legge e di Statuto, riguardanti l’Assemblea della Società.

 

Art. 2. Partecipazione alle assemblee

Possono intervenire alle Assemblee, in proprio o per delega scritta, i soci regolarmente iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Possono inoltre partecipare, senza alcun diritto di voto, persone esterne ed i dipendenti della cooperativa, espressamente invitati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I soci devono sottoscrivere, all’ingresso dei locali designati per l’adunanza, l’apposito foglio presenze, nonché esibire, se richiesto, un documento di identità per la verifica dei requisiti necessari per la partecipazione all’Assemblea e le eventuali deleghe possedute.

I soci che siano impossibilitati ad intervenire possono farsi rappresentare, esclusivamente, da un altro socio che non ricopra la carica di amministratore o di sindaco e che appartenga alla medesima categoria di socio cooperatore o di socio sovventore.

Ogni socio non può avere più di due deleghe.

L’Amministratore, il Sindaco ed il dipendente della cooperativa non può avere alcuna delega.

 

Art. 3. Accertamento dell’identità e della legittimazione dei partecipanti

Il Presidente dell’Assemblea si avvale di personale da lui espressamente autorizzato, per la verifica dell’identità e della legittimazione degli intervenuti a partecipare all’assemblea, nonché per la verifica delle deleghe.

Ai soci aventi diritto di voto potrà essere consegnato un tagliando di identificazione, per un miglior funzionamento dell’Assemblea.

In caso di contestazione sul diritto di partecipare all’Assemblea decide inappellabilmente il Presidente della stessa.

Non possono essere introdotti nei locali dell’Assemblea apparecchi di registrazione o fotografici, senza espressa autorizzazione del Presidente dell’Assemblea.

 

Art. 4 Presidenza dell’assemblea e compiti del Presidente

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente vicario ed in assenza anche di questi, dal Vicepresidente; inoltre qualora venga a mancare quest’ultimo dalla persona designata dall’Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, regola lo svolgimento dei lavori ed accerta i risultati delle votazioni. Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta all’inizio dell’assemblea. Sulla base del numero dei voti presenti alla costituzione dell’assemblea è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

I soci che in corso di assemblea, per qualunque motivo, intendano allontanarsi definitivamente dai locali in cui la stessa si svolge, debbono comunicarlo espressamente al Presidente.

I verbali delle assemblee sono firmati dal Presidente e dal segretario.

 

Art.5. Intervento in video conferenza

Si applicano le disposizioni del presente articolo qualora nell’avviso di convocazione, sussistendo le condizioni previste nello Statuto sociale, sia stata prevista la possibilità di collegarsi mediante sistemi informatici di videoconferenza messi a disposizione dalla Cooperativa.

L’avviso di convocazione conterrà a tal fine l’indicazione dei luoghi dai quali sarà attivato il collegamento in occasione dell’adunanza nonché l’invito, per coloro che intendano partecipare in video conferenza, a darne comunicazione all’ufficio di Presidenza almeno due giorni prima quello fissato per l’assemblea.

Un incaricato del Presidente, presente in ciascuno dei luoghi video collegati, provvederà secondo quanto stabilito al precedente articolo 3 all’accertamento dell’identità dei soggetti video collegati.

Previa comunicazione all’ufficio di Presidenza almeno due giorni prima di quello fissato per l’assemblea, è consentito altresì l’intervento del socio mediante collegamento dalla propria sede o dal proprio domicilio. Anche in tale ipotesi il programma informatico di video conferenza sarà messo a disposizione da parte della Cooperativa la quale provvederà ad attivare il collegamento.

La legittimità dell’intervento tramite video conferenza da un luogo diverso da quelli indicati nell’avviso di convocazione è subordinata al previo deposito o invio presso la sede sociale, per coloro che non vi abbiano già provveduto in passato ed almeno due giorni prima di quello fissato per l’assemblea, dei documenti di cui al precedente articolo 2.

Il Presidente, anche tramite un suo delegato, procederà all’accertamento anche visivo dell’identità dei soggetti video collegati.

Il socio collegato esprimerà il proprio voto mediante dichiarazione orale chiara, formale ed inequivoca, che sarà prontamente messa a verbale.

Non è ammesso l’intervento in video conferenza per la elezione delle cariche sociali.

 

Art. 6. Apertura dei lavori ed esposizione degli argomenti

Il Presidente dell’Assemblea accerta la valida costituzione dell’Assemblea medesima e dichiara aperti i lavori, dando lettura degli argomenti posti all’ordine del giorno.

Nel porre in discussione gli argomenti posti all’ordine del giorno, il Presidente può seguire un ordine diverso da quello contenuto nella convocazione.

Il Presidente e, su suo invito, i Consiglieri, il Direttore, i Dirigenti, o i Tecnici, illustrano gli argomenti posti all’ordine del giorno.

Il Presidente dirige la discussione, fissando eventualmente un limite di tempo per la discussione stessa.

 

Art. 7. Svolgimento delle assemblee

Ogni socio ha diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione, di fare osservazioni e di formulare proposte, svolgendo il proprio intervento per la durata massima stabilita dal Presidente dell’Assemblea.

Coloro che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente, dopo che quest’ultimo ha dato lettura degli argomenti posti all’ordine del giorno e fino a quando non abbia dichiarato chiusa la discussione.

Il Presidente e, su suo invito, il Vice Presidente, i Consiglieri, i Sindaci, i Dirigenti e le persone invitate a partecipare, possono rispondere ai soci, dopo l’intervento di ciascuno di essi, oppure riservarsi di farlo al termine di tutti gli interventi.

Il Presidente può disporre la registrazione sonora degli interventi, previa informativa ai soci.

Esaurita la discussione, il Presidente dichiara chiusa la stessa e non sono più ammesse richieste d’intervento tardive sull’argomento già trattato e discusso.

 

Art. 8.  Mantenimento dell’ordine

Al Presidente è demandato il compito di mantenere l’ordine nell’Assemblea, al fine di consentirne un corretto svolgimento.

In caso di comportamenti inurbani o violenti il Presidente può sospendere l’adunanza, previo ammonimento diretto al socio responsabile; nei casi più gravi, e qualora tali comportamenti persistano, il Presidente può ordinarne l’allontanamento.

Il Presidente è altresì legittimato a togliere la parola ai soci che intervengano senza averne fatto richiesta o senza essere stati autorizzati, che prolunghino il loro intervento oltre la durata stabilita, che espongano fatti, circostanze o considerazioni manifestamente non pertinenti rispetto all’argomento in discussione, ovvero che pronuncino parole o frasi offensive o volgari.

 

Art. 9. Modalità delle votazioni

La votazione, per tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno, va fatta per alzata di mano, con prova e controprova, con eccezione della votazione per le cariche sociali, che si terrà secondo le modalità previste dal presente regolamento.

L’Assemblea su indicazione del Presidente, può scegliere, fra i soci presenti, almeno due Scrutatori, demandando a questi la sorveglianza del regolare svolgimento delle votazioni della stessa.

Il Presidente, con il consenso dell’Assemblea, stabilisce la durata di apertura del seggio, per la votazione riguardante le cariche sociali.

Del risultato delle votazioni su tutti gli argomenti deliberati dovrà esserne dato atto nel verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; il verbale dovrà contenere l’indicazione del numero dei soci che hanno espresso voto favorevole, contrario o che si sono astenuti nonché, anche in allegato, l’indicazione delle generalità dei soci che hanno espresso voto contrario o astensione.

Dovrà altresì essere riportato a verbale, in modo sintetico, e qualora i soci intervenuti ne facciano richiesta, il contenuto dei vari interventi.

 

TITOLO II

DELLA NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI

 

Art. 10. Determinazione del numero dei Consiglieri

Nel corso di una assemblea precedente quella relativa al rinnovo delle cariche sociali in scadenza, deve essere definito, su proposta del Presidente e mediante alzata di mano, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione eligendo.

Qualora anteriormente a tale appuntamento assembleare, si verifichi la cessazione di tutti gli amministratori, la definizione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione eligendo avviene nel corso della medesima assemblea di nomina.

 

Articolo 11. Criteri di rappresentatività

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, dello statuto, nella nomina del Consiglio di Amministrazione, è necessario garantire la rappresentatività dei soci cooperatori, avendo riguardo ai diversi settori merceologici, in cui si realizza lo scambio mutualistico.

In particolare dovrà essere garantita la presenza nel Consiglio di amministrazione di:

1/4 di membri individuato nella categoria dei conferenti uva;

1/4 di membri individuato nella categoria dei conferenti cereali;

1/4 di membri individuato nella categoria conferenti prodotti orticoli;

1/4 di membri individuato nella categoria degli acquirenti mezzi tecnici.

In aggiunta a costoro, ai soci finanziatori spetta la designazione di membri, che saranno 2  in caso di Consiglio composto da un numero di membri uguale o inferiore a 12; in caso di Consiglio composto da un numero di membri superiore, i membri nominati dai soci finanziatori saranno 3.

Per favorire una composizione rispettosa delle quote suddette, il numero dei componenti del Consiglio dovrà essere un multiplo di 4, integrato dal numero dei consiglieri nominati dai soci finanziatori. Il Consiglio si comporrà quindi di 10, 14, 19 o 23 membri.

Allo scopo di dare rilievo all’ambito territoriale in cui i soci cooperatori hanno sede ed operano prevalentemente, la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione deve essere scelta tra i soci la cui produzione conferita sia localizzata prevalentemente nel territorio della Provincia di Ravenna e tra i soci storici del centro di S. Antonio ovvero tra i soci acquirenti mezzi tecnici residenti nel medesimo territorio

Analogamente deve essere garantita la presenza in Consiglio di soci, la cui produzione conferita sia localizzata prevalentemente nel territorio del Comune di Medicina e del Comune di Castel Guelfo e del Comune di S. Giovanni in Persiceto. Nel caso di Consigli di amministrazione, formati da un numero fra 14 e 23 componenti, tale rappresentanza deve consistere in almeno 5 consiglieri, di cui 1 in rappresentanza del Consorzio dei Partecipanti di S. Giovanni in Persiceto.

Ai fini dell’inquadramento nelle diverse categorie sociali che devono essere rappresentate nel Consiglio, per i candidati soci che conferiscano più di un prodotto o con i quali si realizzino più scambi mutualistici è riconosciuta la capacità di rappresentare ciascuna delle categorie di soci – in ordine al conferimento effettuato o al tipo di scambio mutualistico – a condizione che nell’ultimo esercizio sia dimostrato il conferimento plurimo ovvero la pluralità di scambi mutualistici.

Per il caso descritto all’art. 39, c. 1 dello statuto sociale, di sostituzione di un membro dell’organo amministrativo, dovrà essere salvaguardata la proporzione di cui ai commi precedenti.

 

Articolo 12 Elezione del Consiglio di Amministrazione

Entro le ore 12 del terzo giorno antecedente la data della prima convocazione dell’assemblea, il Consiglio di Amministrazione, per garantire la continuità della vita amministrativa della Cooperativa, sulla base della consistenza determinata dall’assemblea, come previsto dal precedente articolo 10, dovrà far esporre presso la sede sociale, ovvero sul sito web, un elenco di candidati alla carica di consigliere.

Nel caso in cui la suddetta scadenza coincida con la giornata di sabato, domenica o altra festività, il termine sarà anticipato alle ore 12.00 del giorno lavorativo immediatamente precedente.

Nella compilazione della lista, il Consiglio di amministrazione dovrà salvaguardare la rappresentatività di tutte le categorie di soci come definite dal precedente art. 11.

La lista sarà composta di cinque gruppi di nominativi in rappresentanza dei soci conferenti uva, cereali, prodotti orticoli, dei soci acquirenti mezzi tecnici e dei soci finanziatori.

Coloro che non essendo compresi nella lista redatta dal Consiglio e avendo i requisiti per ricoprire la carica, intendessero candidarsi, devono redigere una dichiarazione di candidatura sottoscritta, con l’indicazione, per  i soci cooperatori, dello scambio mutualistico effettuato e della località in cui è concentrata la prevalente produzione conferita, da far pervenire  alla società entro le ore 12 del giorno lavorativo anteriore a quello dell’assemblea di prima convocazione, brevi mani o tramite lettera, fax o posta elettronica.

L’elenco delle candidature pervenute sarà reso noto nel corso dell’assemblea di prima convocazione, con le modalità più idonee definite dal Presidente dell’assemblea; nel caso di ricorso alla seconda convocazione, il suddetto elenco delle candidature sarà pubblicato con modalità analoghe a quanto previsto per la lista redatta da Consiglio di Amministrazione uscente.

 

Art. 13. Voto

In deroga a quanto stabilito dal precedente articolo 9, per l’elezione delle cariche sociali l’assemblea potrà stabilire di procedere, oltre che per acclamazione, altresì mediante l’impiego di schede nominative ovvero segrete, in cui sarà riportato l’intero elenco dei candidati presentati dal Consiglio, già suddivisi per categoria ed un numero sufficiente di righe bianche per proposte alternative.

Tutte le schede, prima della distribuzione ai soci, dovranno essere autenticate dal Presidente o da altro membro del Consiglio di Amministrazione da egli espressamente delegato.

L’indicazione dei nominativi sulla scheda è semplicemente orientativa e non vincola il voto del Socio, rimanendo quest’ ultimo libero di esprimere il proprio voto, a favore di qualsiasi altra persona compresa nell’elenco delle candidature, ferma restando, in ogni caso, l’osservanza delle riserve previste al precedente art. 11.

Spettano al socio un numero di preferenze pari al numero dei componenti dell’eligendo Consiglio di amministrazione, deciso dall’assemblea.

Il Socio elettore ha diritto di prendere visione dell’elenco soci.

 

Art. 14. Modalità di espressione del voto

Le schede sono nulle allorché contengono segni scritte o quant’altro possa rendere riconoscibile il Socio elettore, oppure contengono un numero di candidati votati superiore al numero delle preferenze da esprimere.

E’ nullo, altresì, il voto riferito ad uno o più candidati, ove l’indicazione dei medesimi produca incertezza, anche relativa, sulla loro identità. La nullità per incertezza relativa ad uno o ad alcuni soltanto dei candidati scelti non inficia la preferenza espressa per gli altri nominativi.

Sono bianche le schede nelle quali non appaia né alcuna crocetta, né l’indicazione specifica di un nominativo da eleggere.

Nel caso di omonimia, relativa sia al nome, sia al cognome, dovrà essere indicata accanto a tali dati, la data di nascita o la residenza del Socio.

 

Art. 15. Scrutatori

Nel caso in cui l’Assemblea debba procedere all’elezioni delle Cariche Sociali, il presidente potrà costituire uno o più seggi, ciascuno costituito da tre o più Scrutatori e proporrà all’Assemblea la nomina di un Presidente degli Scrutatori, al quale, nei casi controversi, dovrà essere demandata ogni decisione.

Al Presidente degli Scrutatori spettano inoltre i seguenti controlli:

  1. Controllo del regolare svolgimento delle operazioni di voto;
  2. Sorveglianza della fase di spoglio delle schede, da parte degli Scrutatori;
  3. Redazione e sottoscrizione del verbale, con i risultati finali delle elezioni.

Il neoeletto Consiglio di Amministrazione sarà convocato, per la prima volta, dal consigliere più anziano.

 

Art. 16. Esito delle votazioni

Risultano eletti i candidati con il maggior numero di voti riportati.

Qualora non fossero rispettate le riserve previste dall’art. 11, i candidati non eletti appartenenti alle categorie di soci da rappresentarsi in Consiglio, saranno scelti in ordine di preferenza, in base ai voti riportati, in sostituzione degli ultimi eletti non appartenenti alle categorie di soci suddette o appartenenti a quelle, i cui rappresentanti eletti siano in numero maggiore di quanto previsto dall’art. 11.

In caso di parità di voti, risulterà eletto di candidato da più tempo socio della cooperativa..

 

Art. 17. Collegio Sindacale

Nel rispetto dei termini previsti dal precedente art. 12, il Consiglio di amministrazione presenta all’assemblea i nominativi dei candidati alla carica di sindaco, indicando chi presiederà il Collegio, i membri effettivi e quelli supplenti.

L’assemblea delibera sulla nomina del collegio sindacale con il sistema dell’alzata di mano.

In caso di mancata approvazione da parte della maggioranza dei soci presenti o rappresentati, il Presidente farà stampare un numero di schede – pari al numero dei soci legittimati al voto – contenenti una sezione per i sindaci effettivi, una sezione per i sindaci supplenti e una sezione per il Presidente del Collegio, ciascuna con tanti spazi vuoti quanti sono i nominativi da eleggere.

Risulteranno eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze.

 

TITOLO III

COMITATI TECNICI

 

Art. 18. Nomina dei Comitati

Il Consiglio di amministrazione in relazione agli sviluppi dimensionali della cooperativa sia in termini di numero di soci cooperatori, che di settori merceologici in cui si svolge lo scambio mutualistico, che di pluralità di scambi mutualistici, può deliberare sulla nomina di un comitato tecnico, ovvero di più comitati di settore al fine di offrire all’organo amministrativo uno strumento conoscitivo, in ordine agli andamenti delle attività dei soci. Al massimo, possono essere nominati tanti comitati di settore quanti sono i settori merceologici in cui opera la cooperativa.

 

Art. 19. Composizione e funzionamento dei Comitati

Il comitato tecnico ovvero i comitati di settore sono composti da un numero variabile da 3 a 13 componenti scelti tra i soci cooperatori, cui si aggiungono il presidente e vice presidente della cooperativa.

Alle riunioni dei comitati di settore il Presidente può invitare il responsabile del settore così come le figure con responsabilità sulle aree gestionali della cooperativa.

Il comitato ha un proprio coordinatore nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il coordinatore del comitato e il Presidente della cooperativa concordano le convocazioni dei comitati, dandone notizia anche al collegio sindacale, i cui membri posso assistere alle riunioni.

Il comitato dovrà essere convocato almeno ogni trimestre, presso una delle sedi aziendali.

 

Art. 20. Compiti del Comitati

Le funzioni dei comitati sono di supporto alla costruzione delle scelte aziendali, nel rispetto delle impostazioni del budget e potendo attingere ai dati elaborati del controllo di gestione di Cesac.

Il comitato esprime pareri e proposte su richiesta del Consiglio di Amministrazione che se ne servirà nella gestione della società.

In particolare il comitato tecnico e, limitatamente al proprio settore, i comitati di settore esprimono le proprie considerazioni su :

  • piano delle manutenzioni e investimenti;
  • programma del conferimento o scambio mutualistico;
  • proposte variazioni del regolamento conferimento;
  • andamento commerciale almeno per le relazioni trimestrali;
  • rendicontazione e della proposta di bozza del bilancio;
  • proposta della liquidazione;
  • ogni altra questione sottoposta dal Consiglio di Amministrazione.

 

Il Consiglio di Amministrazione è impegnato a fornire a ciascuno dei comitati, le seguenti  informative aziendali:

  • il piano triennale patrimoniale e finanziario approvato dal CDA;
  • il budget aziendale annuale approvato dal CDA;
  • le relazioni sull’andamento gestionale e i bilanci infra annuali;
  • la bozza di bilancio presentata al Cda;
  • il bilancio approvato dal CDA.

 

Art. 21. Modifiche

Il presente Regolamento potrà essere modificato soltanto con deliberazione dell’Assemblea Ordinaria.

Quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme contenute dallo Statuto Sociale della Cooperativa.

 

Il presente regolamento è stato approvato dall’assemblea generale ordinaria dei soci del 21/04/2016 della cooperativa CESAC sca – sita in Via Frattina n.11 – Conselice (Ra)